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DOGMA E PASTORALE > CAPITOLO SECONDO, 3.  

Stefano Carusi, Antonio Livi, Enrico Maria Radaelli *

DOGMA E PASTORALE

L’ERMENEUTICA DEL MAGISTERO
DAL VATICANO II AL SINODO SULLA FAMIGLIA


Capitolo Secondo (di Enrico Maria Radaelli)

CHE COSA PUÒ CAMBIARE
E CHE
COSA NON PUÒ CAMBIARE
NELLA
DOTTRINA D
ELLA CHIESA

3.
PERCHÉ È AUSPICABILE CHE LA CHIESA
RIESCA A SUPERARE L’ATTUALE FASE DI OSCURAMENTO
DEL DOGMA

(Qui le prime pagine.)

Casa Editrice Leonardo da Vinci, Roma 2015, pp. 210.

Per richiedere il libro rivolgersi anche qui con una .

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Dogma e Pastorale

La copertina

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1. PREMESSA.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaVorrei proporre qui brevemente una teorica con cui – malgrado voci contra-rie anche molto autorevoli, cioè anche di Papi –, si possa appurare anche con le certezze della logica filosofica la ve-ridicità delle celebri affermazioni dog-matiche del concilio Vaticano I, per le quali non solo un Papa mai è caduto in un formale delitto d’eresia, ma neanche potrebbe mai cadervi enunciando-ne formalmente una. Neppure mezza.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaInsomma: stanti quelle affermazioni dogmatiche, qui si vedrà che anche la filosofia garantisce che nessun Papa possa mai esser caduto, né mai cadrà, in un delitto formale di eresia. È noto cosa afferma quel concilio nella costi-tuzione dogmatica Pastor Æternus (cap. 4, Denzinger 3070):

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«Hanc sancti Petri Sedem ab omni semper errore illibatam permanere» (“Questa Se-de di Pietro rimane sempre immune da errore”) e Denzinger 3071: «…Hoc veritatis et fidei numquam deficientis charisma…» (“…questo carisma di verità e di fede, giammai defetti-bile…”):

la Sede di Pietro è nei secoli Sede sempre perfettamente immune da errore e il suo carisma di verità e di fede è e rimane, nei secoli, inde-fettibile. Questa verità dogmatica stabilita dalla Pastor Æternus è una verità de fide ecclesiastica, stabilita cioè dalla Chiesa, e ad essa è d’obbligo corrispondere con obbedienza analoga, cioè con un’ob-bedienza de fide ecclesiastica:  

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«‘Fides ecclesiastica’ è l’assenso con cui aderiamo al giudizio infallibile della Chiesa sulle verità che sono connesse con le verità rivelate. La ‘ragione formale’ di quest’‘assen-so’ è quindi l’infallibilità della Chiesa» (Bernard Bartmann, Manuale di teologia dogmati-ca, Versione italiana dall’ottava versione tedesca a cura di Natale Bussi, Edizioni Paoline, Alba 1952, p. 63).

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaQuesta conclusione è la sola a permettere di far uscire la Chiesa dalla sua crisi attuale, essendo essa una crisi, appunto, ancora e pro-prio formale, tanto da poterla chiamare, come già l’ho chiamata, “Guerra delle due Forme”, essendo la forma di un ente “id quod est” quell’ente, cioè, aristotelicamente e tomisticamente, essendo la forma di un ente il primo atto di un ente per essere un ente, anzi per essere un ente proprio “quell’ente lì”.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaEssendo quella della Chiesa una crisi di forma, essa va risolta nella forma, come già suggerito nei precedenti scritti e articoli, e co-me in ogni caso ancora si vedrà qui nelle pagine finali. A queste conclusioni si può giungere se si analizza il problema, dunque, non da un punto di vista storico, o teologico, o ermeneutico, ma filoso-fico, anzi gnoseologico, e specificamente di gnoseologia estetica.

2. COLLOCAZIONE STORICO-TEOLOGICA DELL’ARGOMENTO.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaLa tesi di un Papa eretico, ossia di un Papa che, come comune-mente si esprime la teologia, è manifestamente eretico nel suo magi-stero pubblico e universale, è stata sempre trattata da Padri e Dottori come ipotesi di scuola, come cioè opinione certamente possibile ma nei fatti altamente improbabile. Essa è quasi sempre stata trattata in connessione con la conseguente questione di una possibile decaden-za del Papa – nel caso – dal suo altissimo officio.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaNel 1140 il Decreto di Graziano, con la nota sentenza:

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«Prima Sedes a nemine iudicabitur» (“La Prima Sede non può essere giudicata da nessuno”),

stabiliva anche giuridicamente la superiorità autoritativa del Papa su ogni altro tribunale. Con un’eccezione: il delitto d’eresia compiuto da un Papa. Il che significava che era comune sentire che pure un Papa potesse cadere in quel delitto.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«Da allora – nota lo storico della Chiesa Roberto de Mattei in Vicario di Cristo, Fede & Cultura, Verona 2013, p. 121 –, pressoché nessun teologo è arrivato a negare la possi-bilità, in tesi, di un Papa eretico, anche se, soprattutto a partire dal XVI secolo, la tendenza è stata di considerarla improbabile di fatto».

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaPapa Innocenzo III (1161-12169), che il de Mattei sottolinea es-sere vissuto nel momento acme della potenza del Papato, citato dal cardinale Billot nel suo De Ecclesia Christi, p. 610, afferma:

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«La fede mi è tanto necessaria che, avendo Dio come mio unico giudice in altri peccati, potrei comunque venir giudicato dalla Chiesa per i peccati che potrei commettere in materia di fede» (Sermo II in Consacratione Pontificis, in Patrologia Latina, vol. 217, col. 656).

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaProvvidenzialmente, il Papa non entra nel merito di come do-vrebbe espletarsi concretamente il giudizio della Chiesa su suoi e-ventuali peccati in materia di fede, lasciando che il suo pensiero paia più una santa confessione di umiltà che non un vero progetto giuri-dico, se pur in abbozzo. Ma il Suarez (1548-1617), nel suo De Fide, Disputa X, sez. VI, n. 11, p. 319, sostiene invece che dopo la sua e-lezione un Papa non può cadere in eresia, dunque per lui è escluso a priori ogni possibile giudizio di ereticità di un Papa. Non la pensa allo stesso modo papa Paolo IV Gian Pietro Carafa, che nella sua celebre Bolla Cum ex apostolato officio, perentorio afferma:

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«Noi, riteniamo […] che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vi-cario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito».

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaIl Papa che aveva saputo consigliare a Papa Paolo III l’istituzione dell’Inquisizione Romana non chiarisce però nella sua Bolla né co-me né da chi un Papa possa essere mai «riconosciuto deviato dalla fede» ed egualmente lascia nel buio sia come sia da chi poi un Papa «possa essere redarguito». San Roberto Bellarmino (1542-1621), in De Romano Pontifice (Lib. II, cap. 30), parrebbe sostenere tesi ana-loga:

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«Un Papa che sia eretico manifesto, per quel fatto cessa di essere Papa e Capo [della Chiesa], poiché a causa di ciò cessa automaticamente di essere Papa e di comandare, così come cessa automaticamente di essere un cristiano e un membro del corpo della Chiesa. Questo è il giudizio di tutti gli antichi Padri, che insegnano che gli eretici manifesti perdono immediatamente ogni giurisdizione».

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaPerò, riguardo alla resistenza da opporre a un Papa eretico, il ce-lebre teologo aveva appena affermato (cap. 29):

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica«Com’è lecito resistere a un Papa che aggredisce il corpo, così pure è lecito resistere a quello che aggredisce le anime o perturba l’ordine civile, o, soprattutto, a quello che tenta di distruggere la Chiesa. Dico che è lecito resistergli non facendo quello che ordina e impe-dendo l’esecuzione della sua volontà: non è però lecito giudicarlo, punirlo e deporlo, poiché questi atti sono propri di un superiore».

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaIn realtà, la prima citazione non va presa come fosse espressione del pensiero del Santo, ma, come chiarito dalle parole appena se-guenti («Questo è il giudizio di tutti gli antichi»), come sua sintesi della teologia ecclesiastica precedente, da cui però l’esimio cardinale gesuita ritiene doversi necessariamente discostare, proprio per l’ar-gomento invincibile che leggiamo nella sua seconda espressione.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaDunque nella prima sentenza è riassunto il pensiero della più par-te dei teologi medievali ed è affermata la decadenza dal Trono pon-tificio addirittura “in automatico”. Ma Bellarmino dimostra secca-mente l’impossibilità logica, tecnica e giuridica della sentenza me-dievale, fosse pure maggioritaria e poggiante su autorità quali quelle viste, e, da quel grande teologo che è, distingue due azioni che fino ad allora forse non erano state sufficientemente distinte: tanto come infatti è lecito e anzi doveroso «resistere a un Papa» (si vedrà più avanti la sentenza di san Tommaso), perché ciò non implica un (im-possibile) giudizio sulla persona, ma solo un anche doveroso giudi-zio sull’atto, che è giudizio di realtà, così è invece del tutto impossi-bile «giudicarlo, punirlo e deporlo», un Papa, perché questi sono senza appello tutti «atti propri di un superiore», e il Papa di superiori non ne ha punto.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaQuest’ultima considerazione, che manifesta necessario che un tri-bunale, una qualsivoglia autorità, per giudicare, punire e deporre un Papa debba essergli superiore, è logica. E insuperabile: sulla terra non c’è nessuna autorità superiore al Papa – e neanche uguale, con buona pace dei conciliaristi –, e dire che lo è Gesù Cristo è dire un errore, perché se è vero che lo è, ciò è nei Cieli, non sulla terra, perché sulla terra il Papa è tale in quanto possiede appunto l’autorità vicaria di Gesù Cristo, e più di così non si può. Ciò significa che anche la sentenza di Graziano vista sopra, che sostiene che un delit-to d’eresia è un’eccezione alla non giudicabilità di un Papa, così co-me la Bolla di Papa Paolo IV, che ritiene che un Papa «riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito», non hanno basi logiche e giuridiche per reggersi.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaMa, per restare alle due sentenze invincibilmente oppositive con-siderate dal Bellarmino, se si dimostra che un Papa giammai può compiere un delitto d’eresia, che ci sia o non ci sia opposizione non ha più alcuna importanza. Resta però che anche il Bellarmino, oltre Papa Carafa, raccoglie la possibilità, se pur come ipotesi di scuola, di un Papa eretico.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaDurante il Vaticano I, per poter dimostrare la verità del dogma de fide ecclesiastica dell’infallibilità e indefettibilità pontificie, furono sciorinati e analizzati in feroci discussioni tutti i possibili casi di Papi incorsi in eresia, e il concilio venne alla felice conclusione – preli-minare alla definizione di infallibilità e indefettibilità papali – che mai nessun Papa era caduto in errore e tantomeno nel peccato di e-resia nell’esercizio del suo magistero dogmatico, e che tutti i casi no-toriamente riscontrati, p. es. san Liberio (352-66), o Vigilio (537-55), od Onorio I (625-38), o Pasquale II (1099-118), o Giovanni XXII (1316-34), ognuno per diversi ma sempre ben solidi motivi, non avrebbero potuto intaccare la formulazione che Papa Mastai si apprestava a definire.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaQualcuno fa notare che al momento della votazione più di ses-santa vescovi si allontanarono dall’aula, non sentendosela di dissen-tire al cospetto del Papa. Ma la speciale assistenza dello Spirito San-to, che garantisce assolutamente la verità delle definizioni dogmati-che anche solo di grado ecclesiastico – come è questa della Pastor Æternus – utilizza ogni mezzo per permettere che la definizione giu-sta si concreti, ma sempre con la caratteristica, a mio avviso rivela-toria della sua eminente presenza, della virtù dell’umiltà: qui l’umiltà di quei vescovi di sapersi ritirare, così castigando la propria opinione contraria, pur di non dispiacere al Sommo Pastore. L’umiltà però sa-rebbe stata piena, da parte loro, se avessero piegato la loro volontà e il loro intelletto fino a controfirmare obbedienti il santo decreto pa-pale. Ci accontentiamo: per dei vescovi gallicani l’uscita dall’altissi-mo consesso fu già molto.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaPer tornare a noi: hanno dunque ragione i grandi teologi sunno-minati, che onorano la Chiesa dei loro studi, o ha ragione il beato Papa Pio IX con il dogma iscritto nella Pastor Æternus? Com’è ov-vio, un dogma non può essere smentito. Qui sarà anzi rafforzato, e sarà rafforzata anche la ragione di quei giustamente celebri teologi che la Chiesa tiene a riferimento, perché la tesi che suggerisco in queste pagine si avvale proprio delle cadute di quei Papi ricordate dai vescovi fallibilisti: esse non furono mai cadute formali. Furono, in alcuni casi, cadute, furono cioè, a volte, manifeste e temerarie de-viazioni dalla retta fede, ma sempre e comunque strettamente limita-te a quegli ambiti magisteriali in cui il carisma papale non viene mai impegnato al massimo livello, quel livello che appunto lo fa “sacro carisma papale”.

3. ALCUNE DISTINZIONI PRELIMINARI.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaDistinguiamo per prima cosa l’‘eresia’ dal ‘delitto o peccato d’e-resia’: sono due cose ortogonalmente diverse, come ortogonalmente diverso è il piano su cui si muove la ragione da quello su cui si muove la volontà, quello su cui si muove la teoresi da quello su cui si muove la prassi, quello su cui si muove il pensiero da quello su cui si muove l’atto. L’‘eresia’, in se stessa, è una dottrina che con-traddice direttamente una verità rivelata, un dogma, e che come dot-trina viene proposta da un qualche Pastore della Chiesa, anche dal più alto, ai propri fedeli. Il ‘delitto d’eresia’ è invece l’atto concreto attraverso la cui manifestazione viene poi espressa e concretata l’e-resia.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaUn’‘espressione eretica’, in sé, dunque, è cosa diversa dal ‘com-piere formalmente un atto di eresia’. Qui si vedrà ciò che distingue formalmente le due cose. Infatti il peccato di eresia, come tutti i pec-cati, per essere riconosciuto formalmente tale deve rispettare alcuni requisiti oggettivi.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaVa ricordato che il delitto d’eresia è atto che rompe l’unità della Chiesa. La Chiesa infatti non ammette in sé alcuna contraddizione: quella di essere ‘una’ è la prima nota della sua essenza: ‘una’ è la sua dottrina come ‘una’ è la sua fede e ‘una’ l’autorità o bocca che la pronuncia e afferma.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaAnche sul delitto d’eresia va fatta una distinzione: esso può re-stare in foro privato, oppure allargarsi al foro esterno. Se un discor-so, un’intervista o un documento del Papa vengono pubblicati negli Acta Apostolicæ Sedis, essi sono riconosciuti come suo magistero “autentico”; diversamente, essi sono solo suo magistero privato, sen-za rilevanza formale. Qui saranno considerati solo quegli atti magi-steriali di un Papa appartenenti alla prima categoria, ossia pubblicati sugli AAS.

4. LE QUATTRO CONDIZIONI
PERCHÉ SI VERIFICHI UN DELITTO D’ERESIA
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Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaIl delitto consiste nel contraddire direttamente la dottrina rivelata da Dio e proclamata dalla Chiesa. Esso si realizza formalmente non quando il soggetto lo elabora, come detto, solo interiormente, ma al-lorché lo enuncia pubblicamente (I condizione). Tale manifestazione esterna può esprimersi in diversi modi, con segni, scritti, parole o a-zioni, purché, per la sua evidente ostinazione o pertinacia (II condi-zione), risulti sufficientemente che si tratta di un’adesione piena del soggetto al concetto espresso (III condizione), e di adesione piena-mente deliberata (IV condizione) all’enunciato voluto.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaLe quattro norme che poi – come si vedrà fra pochi capoversi – permettono il pronunciamento ex cathedra, assolvono perfettamente alle quattro condizioni qui viste per cadere nel delitto di eresia, e, per un Papa – questa la nostra tesi –, sono in realtà le sole a poterlo fare.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaQui va precisato che, allorché il delitto di eresia di un Papa rima-ne in foro privato, ossia non è pubblicato sugli AAS, per essere con-siderato tale richiede comunque la reiterazione od ostinazione del pensiero antidogmatico, o eretico, e richiede pure l’adesione e la piena deliberazione del soggetto, cosa, questa, che coinvolge tutte le sue facoltà inerenti intelletto e volontà, affinché consenso e assenso concordino – almeno privatamente, e persino almeno in quanto pen-siero mentale – nel porre in essere, nel concretare l’atto. Detto ciò, tornando alla manifestazione pubblica del peccato di eresia, si può dire che, nel caso si possano oggettivamente riscontrare tutte e quat-tro le sopraddette condizioni, e solo in tal caso, il delitto d’eresia può (anzi deve) dirsi e giudicarsi per ciò che è: un peccato d’eresia for-male.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaDunque tutte quelle pubbliche parole di un Papa che, pur se in sé fossero ereticali, non sono riportate sugli AAS, non costituiscono an-cora un delitto d’eresia, perché non soddisfano la Prima condizione. Possono essere anche reiterate, dunque soddisfare la Seconda, del-l’ostinazione, ma se non sono formalmente pubbliche, non possono venir considerate altro che parole private: temerarie forse, e perico-lose, persino ereticali, ma private.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaLa Seconda condizione è quella che nella storia si è dimostrata la meno perseguita: a volte è successo che qualche Papa sia giunto a insegnare, o avallare, o condividere, una dottrina pericolosa, o ereti-ca, ma sempre in limiti di tempo cui subentrò un ripensamento, una anche drammatica correzione di rotta, che in extremis veniva a sal-vare la Barca di Pietro dal più rovinoso rovesciamento. Ecco per-ché, p. es., è da sempre certo che Papa san Liberio (352-66; a lui si deve, tra l’altro, la Basilica Liberiana, oggi S. Maria Maggiore; morì in fama di santità e fu molto venerato dai Padri della Chiesa, uno per tutti sant’Ambrogio) non commise delitti formali d’eresia: a parte infatti che è tutto da dimostrare che abbia sottoscritto e firmato una qualche formula apertamente eretica, giacché non è stato mai trovato alcun documento autografo che comprovasse un suo cedimento in tal senso, di sicuro mai pretese che tale formula fosse riconosciuta dalla Chiesa universale, e ciò costituisce già un primo elemento per depotenziare la grave accusa che gli si farebbe di semiarianesimo, perché sappiamo che una delle quattro condizioni normative perché un pronunciamento papale implichi il carisma petrino (da non con-fondere con le quattro condizioni sopra viste per avere un delitto di eresia) è la sua universalità (come si sa, le altre tre sono: manifestare chiaramente la volontà di definire e di obbligare a credere, nella pie-nezza della propria autorità pontificia, esclusivamente in fide et mo-ribus). Ma specialmente, liberato dalle pesanti angherie cui era stato sottoposto nell’esilio in Tracia dall’imperatore di fede ariana Costan-zo, esilio dove si dice, ma, appunto, senza alcuna prova autografa, avesse sottoscritto un documento ereticale, tornato a Roma Papa Li-berio confermò con forza la dottrina trinitaria (atanasiana), rendendo così ancor più inconsistente – nel caso – pure la II condizione, di pertinacia od ostinazione.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaCosì pure Papa Giovanni XXII (1316-34; a lui si deve la prima organizzazione della Curia romana, e a lui l’istituzione del primo Tribunale ecclesiastico) non passò nel delitto formale di eresia per-ché, se è pur vero che insistette in ben tre sermoni pronunciati nella cattedrale di Avignone (dove allora era stata spostata la Sede di Pie-tro) su una dottrina di certo erronea come quella che sosteneva che le anime accederebbero alla visione beatifica solo dopo la resurre-zione della carne, cioè non immediatamente dopo il loro giudizio particolare, ma solo dopo il Giudizio universale, è vero altresì che non solo in punto di morte volle affermare che in ciò si era pronun-ciato non universalmente, come Papa, ma solo come teologo priva-to, ma pure ritrattò per iscritto l’errata dottrina, così cancellando an-ch’egli, oltre alla I condizione, quella della professione pubblica, an-che la II, quella della perseveranza.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaSi potrebbe continuare anche per gli altri Papi che incorsero in anche gravi abbagli, come di certo vi incorse il molto tribolato, per-seguitato, ma anche sfortunato Papa Vigilio con le drammatiche e ingarbugliatissime vicende intorno ai “Tre Capitoli”, ma non è la sede: qui è sufficiente rilevare che gli storici e i teologi cattolici a-vranno sempre modo di appurare con gli strumenti delle loro disci-pline che il dogma dell’infallibilità papale mai è stato contraddetto dalla storia, fatto che è la prima qualità che si richiede a un dogma.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaCome si vede, le quattro condizioni per cadere in un delitto d’eresia non sono in nulla superflue, ma rafforzano la difficoltà og-gettiva di vedere un Papa cadere in un delitto così grave.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaIn quanto alla III condizione – ‘adesione sicura ed evidente al concetto espresso’ –, un’insistita reiterazione la convaliderà senz’al-tro, ma l’espressione del concetto dev’essere anche formalmente netta, chiara, non casuale, ma richiamata con piena evidenza. (E anche questa condizione fa difficoltà a chi voglia vedere una caduta in Papa Liberio, e ciò potrebbe valere anche per altri Papi, cui si po-trebbe applicare la stessa condizione di ereticità applicata a costoro.)

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaVediamo ora da vicino cosa significa il “pienamente deliberata” della IV condizione. ‘Deliberare’ è quell’atto di volontà tipicamente giudiziale – il vescovo è un giudice, e il Papa, vescovo di Roma, ma con giurisdizione universale, è il giudice universale – con cui il Sommo Pontefice decide, dispone, stabilisce qualcosa, dalla pubbli-cazione di un’Esortazione Apostolica alla convocazione di un Con-cistoro, dall’ordine del giorno dei lavori di un Concilio al pronun-ciamento solenne, universale e infallibile di un certo enunciato con cui vuole dogmaticamente definire (questo il verbo dell’infallibilità) una certa verità. Un giudice (o un vescovo, o un Papa) delibera una sentenza con la ‘massima pienezza di deliberazione’ possibile a quella sentenza, o massima ‘entelechia’ di quella sentenza, la quale sarà sempre la ‘massima pienezza di deliberazione possibile’ – tale l’‘entelechia’ – per ogni soggetto deliberante (un giudice, un vesco-vo, un Papa) e per ogni oggetto deliberato (un atto di notifica giudi-ziale, un Motu proprio), anche se per ciascuno di essi quel ‘massi-mo’ di deliberazione potrà avere un grado diverso, per cui la sen-tenza di un giudice di Corte d’Assise sarà inferiore a quella di un giudice di Corte di Cassazione e il munus docendi di un Motu pro-prio lo sarà di una sentenza ex cathedra: la prima, esposta in un magistero ordinario mere ‘autentico’, è sviluppata nell’ambito di un magistero pastorale; la seconda, esposta in un magistero straordina-rio, nel dogmatico.
Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica‘Pienamente deliberata’ è allora quell’adesione che si intende sta-bilita per ogni soggetto – giudice, vescovo o Papa che sia – con il massimo grado di deliberazione possibile a quel soggetto lì, o en-telechia di deliberazione a lui propria, che si espleterà in una sen-tenza di tribunale per il giudice, in un giudizio sulla fede per il ve-scovo (v. Denz. 761), in una anche infallibile e indefettibile defini-zione dogmatica per il Papa, necessarie ciascuna all’enunciazione pubblica di un certo asserto in un certo ambito: statale per il giudice, diocesano per il vescovo, universale per il Papa.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaPer un vescovo il ‘grado massimo di insegnamento’, o entele-chia, è quello dato dal suo ministero pastorale ‘autentico’, e dunque, per un vescovo, il delitto d’eresia può dirsi formale allorché un suo giudizio in fide et moribus è espresso pubblicamente (I condizione), insistentemente (II), con evidente adesione (III) e pienamente delibe-rato (IV), attraverso quegli atti pastorali ‘autentici’ del suo ministero, cui dà la sua piena deliberazione semplicemente svolgendo la pro-pria attività pastorale. Dunque un vescovo può cadere in un delitto formale d’eresia, perché per cadervi è sufficiente il grado pastorale di ministero detto ‘autentico’, o appunto ‘pastorale’, grado privo del-la garanzia di infallibilità offerta unicamente dal carisma papale quando questi parla ex cathedra: il vescovo non ha una sede magi-steriale da cui possa enunciare infallibilmente una nuova verità, giacché il suo insegnamento è riconosciuto infallibile solo allorché richiama una verità già universalmente riconosciuta dalla Chiesa, oppure allorché è unito al Papa nella enunciazione di un dogma promulgato in un concilio ecumenico formalmente dogmatico indet-to dal Sommo Pontefice. Nel caso del Papa la deliberazione massi-ma è posta invece nella volontà di definire una qualche verità di fe-de o di morale nel supremo magistero straordinario di un pronun-ciamento ex cathedra, e qui, in tale carismatica entelechia – ‘grado massimo di sviluppo dell’insegnamento magisteriale’ in questo caso superiore a ogni altro, fosse pure quello di un concilio, e grado tutto ed esclusivamente papale, perché è il Papa che dà a ogni singolo vescovo e al collegio dei vescovi riuniti intorno a lui in un concilio il carisma di infallibilità che essi poi, individualmente o collegialmente che sia, possono esibire –, cioè nel Papa, e solo nel Papa, troviamo ancora una volta la salvezza estrema della Chiesa: troviamo ciò che per un Papa costituisce lo sbarramento assoluto, il kathécon invali-cabile, perché egli possa o non possa commettere un delitto formale di eresia.

5. ‘PIENEZZA DI DELIBERAZIONE’, O IV CONDIZIONE,
E PIENEZZA DI FORMA DI UN ATTO DI MAGISTERO PAPALE
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Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaIl grado massimo con cui un Papa – non un semplice vescovo, ma un Papa – deve “pienamente deliberare” la promulgazione di un qualsiasi pubblico enunciato (IV condizione), ossia deliberare con tutta la pienezza che gli è consentita dal ruolo la definizione di un concetto anche eretico, non può essere che la forza di definizione di quel concetto attraverso quella forma del suo magistero che è speci-fica e unica di Papa, il supremo e straordinario magistero ex cathe-dra, giacché questo e solo questo è il grado di magistero con cui un Papa e solo un Papa può esprimere in tutta la pienezza deliberativa, come richiesto dalla definizione di un delitto di eresia, un suo pub-blico enunciato definitorio: qualsiasi altro grado del suo magistero, pur pubblico (I condizione), pur reiterato (II), e pur espresso in evi-dente adesione di coscienza (III), non soddisfa in pienezza la sua de-liberazione (IV) come la soddisfa il supremo, straordinario e dogma-tico magistero ex cathedra, e solo esso.

[Continua sul libro.]

(Pagina protetta dai diritti editoriali.)

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Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolica* Stefano Carusi è il coordinatore della rivista informatica Di-sputationes theologicae.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaAntonio Livi, presidente dell’Unione Apostolica “Fides et ra-tio” per la difesa scientifica della verità cattolica, è l’autore del tratta-to su Vera e falsa teologia, che ispira i criteri di discernimento pro-posti in questo volume.

Aurea Domus - Metafisica e teologia cattolicaEnrico Maria Radaelli, direttore del dipartimento di Metafisica della bellezza presso l’ISCA (International Science and Common-sense Association), è autore di numerosi saggi teologici che riguar-dano direttamente gli argomenti di questo volume.

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